Biblioteca di Storia - Università di Padova
 
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Regolamento


giugno 2004

Art. 1 - Denominazione e finalità
Art. 2 - Sede
Art. 3 - Patrimonio bibliografico
Art. 4 - Fondi
Art. 5 - Personale
Art. 6 - Organi di governo
Art. 7 - Commissione di biblioteca
Art. 8 - Compiti della Commissione
Art. 9 - Direttore
Art. 10 - Servizi
Art. 11 - Orario di apertura
Art. 12 - Accesso ai servizi
Art. 13 - Servizio di prestito
Art. 14 - Rinnovi e prenotazioni
Art. 15 - Prestito interbibliotecario e Document Delivery
Art. 16 - Sanzioni
Art. 17 - Servizi informatici
Art. 18 - Assistenza bibliografica all'utenza
Art. 19 - Servizi reprografici
Art. 20 - Norme transitorie e finali



Art. 1 - Denominazione e finalità

La Biblioteca del Dipartimento di Storia (d'ora in poi: Biblioteca) ha il compito di conservare, incrementare e mettere a disposizione il patrimonio bibliografico e documentario del Dipartimento di Storia (d'ora in poi: Dipartimento), sia a supporto della ricerca che della didattica (in particolare mettendo a disposizione i materiali dei corsi di insegnamento), nonchè di trattare e diffondere, con le tecniche più aggiornate, l'informazione bibliografica. La Biblioteca fa parte del Sistema Bibliotecario di Ateneo, di cui condivide le finalità generali e afferisce in particolare al polo bibliotecario denominato "Lettere-Capitaniato".

Art. 2 - Sede

La Biblioteca ha sede in Padova, Via Vescovado, n. 30, nel Palazzo Luzzatto-Dina.

Art. 3 - Patrimonio bibliografico

Il patrimonio gestito dalla Biblioteca è costituito dal materiale bibliografico e documentario, su qualsiasi supporto, registrato nell'inventario del Dipartimento. Non è mmessa l'acquisizione o gestione di materiale bibliografico e documentario senza:

a) registrazione inventariale;
b) catalogazione secondo i sistemi in uso nell'Ateneo;
c) accessibilità all'utenza..


Art. 4 - Fondi

La Biblioteca funziona con le risorse ad essa destinate da:

  • il Dipartimento;
  • il Centro di Ateneo per le Biblioteche ed altri organi dell'amministrazione centrale;
  • enti e privati a titolo di liberalità o sulla base di convenzioni per l'utilizzo dei suoi servizi.

Nei capitoli di spesa del bilancio del Dipartimento sono individuate le risorse destinate alla Biblioteca in sede di previsione e di consuntivo in modo che siano documentati i flussi relativi a tutto il materiale necessario ad assicurare il pieno funzionamento della stessa.

Art. 5 - Personale

La Biblioteca si avvale:

1) del personale universitario inquadrato nei profili professionali dell'area funzionale delle biblioteche assegnato dall'Ateneo;

2) di personale di altre aree funzionali (amministrativa e tecnica) per attività specifiche dei rispettivi profili professionali di cui la Biblioteca necessita (ad es. amministrazione e contabilità, gestione delle risorse informatiche, ecc.);

3) Nel servizio di biblioteca può essere impiegato personale a tempo determinato e con rapporto di collaborazione appositamente regolamentato.

Il Dipartimento favorisce la partecipazione del personale di biblioteca alle attività di formazione e di aggiornamento predisposte dall'Ateneo.

Il Direttore della Biblioteca, d'intesa con la Commissione di biblioteca, può nominare un responsabile tecnico, scelto tra il personale bibliotecario, che curi l'attuazione delle direttive fornite dal Direttore e delle deliberazioni prese dalla Commissione di biblioteca, e a tale scopo coordini l'attività degli altri addetti ai servizi di biblioteca.


Art. 6 - Organi di governo

Gli organi di governo della Biblioteca sono:

1) il Direttore

2) la Commissione di biblioteca

Essi durano in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati.


Art. 7 - Commissione di biblioteca

La Commissione di biblioteca è composta da:

1) il Direttore della Biblioteca, che la presiede;

2) il coordinatore di polo;

3) Il responsabile tecnico della Biblioteca o, in mancanza, l'addetto bibliotecario di qualifica più elevata;

4) un rappresentante del personale della Biblioteca;

5) quattro docenti, afferenti al Dipartimento, indicati dal Consiglio di Dipartimento;

6) un rappresentante degli studenti, eletto da e tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Laurea in Storia.

La commissione si riunisce almeno 3 volte l'anno. Riunioni straordinarie sono convocabili su richiesta del direttore o di almeno un terzo dei membri.

Le riunioni della Commissione sono presiedute dal Direttore o, in sua assenza, dal docente più anziano e sono valide se ad esse sono presenti la metà più uno dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Quando gli argomenti all'ordine del giorno lo richiedano, è facoltà del Direttore invitare a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, esperti esterni alla Commissione.

Ogni membro motivatamente assente da una seduta potrà delegare un supplente.


Art. 8 - Compiti della Commissione

La Commissione di biblioteca:

1) coadiuva il Direttore nella sua attività di programmazione e di verifica;

2) avanza proposte di spesa della Biblioteca in ordine alla formulazione del bilancio preventivo del Dipartimento;

3) approva il piano generale delle attività e la relazione finale predisposti dal Direttore;

4) propone modifiche al regolamento;

5) predispone regolamenti interni relativi al funzionamento dei servizi;

6) propone agli organi competenti le sanzioni a carico degli utenti della Biblioteca che si rendano responsabili di gravi violazioni al presente Regolamento;

7) formula direttive per l'arricchimento dei fondi presenti nella Biblioteca, propone acquisti, nel quadro del coordinamento con le biblioteche affini;

8) delibera su orari, tariffe dei servizi a pagamento, rimborsi spese e risarcimenti.


Art. 9 - Direttore

Il Direttore della Biblioteca è il Direttore del Dipartimento; può incaricare della direzione, per un periodo definito, un proprio delegato scelto tra il personale docente o bibliotecario.

Il Direttore ha le seguenti attribuzioni:

1) presiede la Commissione di biblioteca e la convoca almeno tre volte l'anno;

2) sovrintende all'attività della Biblioteca, coordinando col responsabile tecnico (se presente), e sentito il responsabile di polo, la gestione del personale e l'organizzazione dei servizi;

3) rappresenta la Biblioteca nei rapporti con le altre strutture e organi dell'Ateneo;

4) cura l'attuazione delle direttive deliberate dal Consiglio del Dipartimento


Art. 10 - Servizi

La Biblioteca fornisce i seguenti servizi:

1) lettura del materiale librario e documentale posseduto, su qualunque supporto;

2) riproduzione del materiale librario e documentale; secondo le norme vigenti in materia di tutela del diritto d'autore;

3) prestito del materiale consentito;

4) prestito interbibliotecario;

5) document delivery;

6) consultazione del sistema informativo bibliografico-documentale (opac, banche dati, internet);

7) corsi di istruzione all'utenza sulle risorse informative della Biblioteca e sulla loro utilizzazione;

8) altri servizi eventualmente proposti, anche a pagamento, purchè compatibili con l'organico del personale bibliotecario e con le attrezzature disponibili.


Art. 11 - Orario di apertura

Ordinariamente la Biblioteca e i suoi servizi sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio con orario continuato L'orario ufficiale di apertura al pubblico e le sue eventuali variazioni sono deliberate dalla Commissione Biblioteca, portate a conoscenza del pubblico e comunicate al CAB.
Variazioni contingenti di orario, possono essere disposte dal Direttore. Esse vanno rese pubbliche con il maggior anticipo possibile e comunicate al coordinatore di polo e al Direttore del Dipartimento.


Art. 12 - Accesso ai servizi

L'accesso alla Biblioteca, la ricerca nei cataloghi cartacei ed elettronici, la lettura e la riproduzione del materiale bibliografico sono servizi aperti a tutti previa identificazione e compatibilmente con gli spazi e l'organizzazione della Biblioteca.

Hanno accesso agli altri servizi indicati all'art. 11 del presente Regolamento:

1) gli studenti dell'Ateneo;

2) i docenti, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo e tutti coloro che sono legati da un rapporto formale di ricerca e di didattica con l'Ateneo;

3) gli utenti esterni all'Ateneo possono essere ammessi:

    - dietro autorizzazione del direttore o di un suo delegato;
    - a seguito del rilascio di una tessera, valida per tutte le biblioteche dell'Ateneo, e del versamento del relativo rimborso spese.

I posti di lettura sono riservati esclusivamente agli utenti che utilizzano il materiale della Biblioteca e prioritariamente agli utenti istituzionali.


Art. 13 - Servizio di prestito

Sono ammessi al servizio di prestito gli utenti indicati ai punti 1, 2 e 3 del precedente articolo.
Di norma sono ammesse al prestito tutte le opere indicate come tali nell'OPAC di Ateneo.
La durata minima del prestito è di 30 giorni.
La Commissione di biblioteca stabilisce la durata e il numero dei prestiti per le diverse categorie di utenti con riguardo alle esigenze derivanti dalla loro attività di studio e ricerca.

La Biblioteca deve mettere a disposizione per il prestito almeno una copia di tutti i testi d'esame.


Art. 14) Rinnovi e prenotazioni

Il servizio di prestito prevede anche:

1) la prenotazione dei volumi in prestito, con connesso avviso telefonico all'utente quando il libro prenotato viene restituito;

2) il rinnovo, consentito anche via telefono o e-mail, purchè effettuato prima della scadenza del prestito e in assenza di prenotazioni su quel documento.


Art. 15 - Prestito interbibliotecario e Document Delivery

I servizi vengono svolti con i criteri definiti dal Sistema Bibliotecario di Ateneo.


Art. 16 - Sanzioni

L'utente è responsabile della buona conservazione dei volumi presi in consultazione o in prestito ed è tenuto a restituirli puntualmente.

Libri smarriti o comunque danneggiati (anche con sottolineature) dovranno essere sostituiti a spese dell'utente o risarciti.
La Biblioteca chiederà il rimborso delle spese che avrà dovuto sostenere per solleciti e per comunicazioni agli utenti responsabili di violazioni del regolamento.
Gli utenti che non ottempereranno con tempestività al sollecito di restituzione dei prestiti scaduti verranno esclusi da ulteriori prestiti per periodi commisurati. Nei casi più gravi, il Direttore può decidere l'esclusione permanente dal servizio. Per infrazioni più gravi potrà essere chiesta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal regolamento di Ateneo.


Art. 17 - Servizi informatici

La Biblioteca garantisce e organizza servizi di ricerca bibliografica in linea.

Le attrezzature messe a disposizione per tali servizi sono riservate solo ai fini istituzionali di ricerca e di didattica e comunque il loro uso da parte degli utenti deve avvenire nel rispetto della legislazione vigente e delle clausole contrattuali sottoscritte dall'ateneo.

La Commissione Biblioteca emanerà uno specifico regolamento relativo ai servizi informatici che comunque dovrà prevedere che vengano tenute le registrazioni di tutte le connessioni, di modo che, in caso di uso illecito, possano essere fornie all'autorità giudiziaria.


Art. 18 - Assistenza bibliografica all'utenza

La Biblioteca, in collaborazione con le altre biblioteche dell'area e con il CAB, organizza corsi di istruzione per l'uso del catalogo in linea, delle banche dati di Ateneo, di internet e degli altri servizi disponibili.


Art. 19 - Servizi reprografici

Nel rispetto delle norme sul diritto d'autore, la Biblioteca mette a disposizione, all'interno dei suoi locali, un servizio di fotoriproduzione a self service, con tessera magnetica ricaricabile.

Le tariffe del servizio vengono fissate dalla Commissione di biblioteca ed esposte al pubblico.

Sono escluse dalla fotocopiatura tutte le opere in precario stato di conservazione e quelle espressamente indicate che possono subire danni da questa operazione.


Art. 20 - Norme transitorie e finali

La facoltà di approvare ed eventualmente modificare il presente Regolamento spetta al Consiglio di Dipartimento.

Il Regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione da parte dei competenti organi dell'Ateneo, così come le eventuali modifiche ad esso apportate.